ORGANI COLLEGIALI
L’iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell’Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva.
L’atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta; ad horas nel caso di riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido.
La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all’albo.
Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni.
Art. 2
Validità sedute
La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti di diritto.
Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti e non ancora sostituiti.
Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.
Art. 3
Discussione ordine del giorno
Il Presidente individua tra i membri dell’Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione per i casi in cui il segretario è individuato per legge.
E’ compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all’OdG nella successione in cui compaiono
nell’avviso di convocazione.
Gli argomenti indicati nell’odg sono tassativi. Se l’Organo Collegiale è presente in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti.
L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente dell’Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso odg.
Art. 4
Diritto di intervento
Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l’ordine di iscrizione e per massimo tre minuti, sugli argomenti in discussione. Il Presidente ha la facoltà di allontanare chi disturba la seduta.
Art. 5
Dichiarazione di voto
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto, laddove consentito. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola.
Art. 6
Votazioni
Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.
Le sole votazioni concernenti persone si tengono a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede. La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta.
Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.
Art. 7
Processo verbale
Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell’adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l’avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l’odg).
Per ogni punto all’OdG si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell’esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).
Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito. Un membro dell’Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione.
I membri dell’ Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale.
I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e
firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell’ambito dello stesso anno scolastico.
I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono:
- essere redatti direttamente sul registro;
se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina;
- se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico.
Art. 8
Surroga di membri cessati
Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto dell’art.22 del D.P.R. 416/74.
Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico.
I membri subentranti cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.
Art. 9
Decadenza
I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l’eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.
Art. 10
Dimissioni
I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto
Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili.
Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l’Organo Collegiale medesimo.
Art. 11
Norme di funzionamento del Consiglio D’Istituto
1. La prima convocazione del C.d. I., immediatamente successiva alla. nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.
2. Nella prima seduta, il C.d. I. è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente . L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati
tutti i genitori membri del C.d. I. E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del C.d. I.
3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa
(D.M. 26 luglio 1983).
4. Il C.d. I. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere
più anziano di età.
4.bisViene eletto un membro del comitato di garanzia componente docente più un supplente.
5. Il C.d. I. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art.1.
6. Il Presidente del C.d. I. è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva, in tal caso l’ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.I.S. su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva.
7. Il C.d. I. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori per casi del tutto eccezionali; può inoltre costituire commissioni.
8. Nelle sedute del C.d. I., ad eccezione di quanto disposto dalla normativa sulla privacy, il pubblico non ha diritto di parola, né di intervento.
9. Ove il comportamento del pubblico non sia corretto il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta, la sua prosecuzione in forma non pubblica, l’allontanamento di quanti disturbino.
10. La pubblicità degli atti del C.d. I. avviene mediante affissione in apposito albo dell’istituto, secondo la normativa vigente.
Art. 12
Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva del Consiglio dell’Istituzione Scolastica
1. Il C.d. I. nella prima seduta, dopo l’elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA, un genitore e uno studente, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.
2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell’istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.
3. La Giunta esecutiva – ove necessario - prepara i lavori del C.d. I., predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri almeno due giorni prima della seduta del Consiglio.
Art. 13
Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti
1. Il C.d.D. si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce almeno una (1) volta al bimestre o come sia ritenuto necessario dalla dirigenza ed approvato nel P.A.A.
2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. Il C.d.D., nell’esercizio dei propri poteri si articola in Dipartimenti e Commissioni previa delibera .
3. Delle commissioni nominate dal C.d.D. possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.
4. Le commissioni possono avere potere deliberante, nei limiti stabiliti e ove ciò sia delegato dal Collegio stesso e svolgono le attività secondo le direttive e le modalità stabilite dalla presidenza e dal Collegio. Sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute al Dirigente scolastico, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale.
Art.14
Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti
1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal DS ove necessario. a norma dell’art. 448 del D.L.vo n. 297/94.ed è costituito secondo le modalità stabilite dalla legge 107 /2015
Art. 15
Norme di funzionamento dei Consigli di Classe
1. Il Consiglio di Classe è presieduto dal DS o da un docente suo delegato, è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei
docenti.
2. Il Consiglio di Classe si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle
Attività concordato ed approvato prima dell’inizio delle lezioni.