
Come previsto dall’articolo 55, comma 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall’articolo
68, comma 2 del decreto legislativo n. 150 del 2009, pubblichiamo qui le
informazioni relative al Codice disciplinare.
Sanzioni disciplinari e responsabilità dei
dipendenti pubblici – CAPO V del D.
Lgs. 150/09
Art. 67.
Oggetto e finalità
1. In attuazione dell’articolo 7 della legge 4
marzo 2009, n. 15, le disposizioni del presente Capo recano modifiche in materia
di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche in relazione ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di potenziare il livello di
efficienza degli uffici pubblici e di contrastare i fenomeni di scarsa
produttività ed assenteismo.
2. Resta ferma la devoluzione al giudice
ordinario delle controversie relative al procedimento e alle sanzioni
disciplinari, ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del
2001.
Art. 68.
Ambito di applicazione, codice disciplinare, procedure di conciliazione
1. L’articolo 55 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
Art. 55. Responsabilità, infrazioni e sanzioni,
procedure conciliative
1. Le disposizioni del presente articolo e di
quelli seguenti, fino all’articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai
sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice
civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2,
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma
2.
2. Ferma la disciplina in materia di
responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro
di cui al comma 1 si applica l’articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto
previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e
delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione
sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare, recante
l’indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti
gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro.
3. La contrattazione collettiva non può
istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva
la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di
conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la
sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un
termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell’addebito e
comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente
determinata all’esito di tali procedure non può essere di specie diversa da
quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l’infrazione per la
quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento
disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa
e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il
contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne
determinano l’inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell’articolo 21, per
le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli
55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente
stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del
predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono
adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi
dell’articolo 19, comma 3.
Art. 69. Disposizioni relative al procedimento
disciplinare
1. Dopo l’articolo 55 del decreto legislativo n.
165 del 2001 sono inseriti i seguenti:
Art. 55-bis. Forme e termini del procedimento
disciplinare
1. Per le infrazioni di minore gravità, per le
quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed
inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per
più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della
struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma
2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o
comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate
nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le
disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero
verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale,
della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di
fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle
sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque
non oltre venti giorni contesta per iscritto l’addebito al dipendente medesimo e
lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l’eventuale assistenza di un
procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui il
lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci
giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende
presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo
impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio
della sua difesa. Dopo l’espletamento dell’eventuale ulteriore attività
istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con
l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni
dalla contestazione dell’addebito. In caso di differimento superiore a dieci
giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la
conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il
differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento.
La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per
l’amministrazione, la decadenza dall’azione disciplinare ovvero, per il
dipendente, dall’esercizio del diritto di difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non ha
qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle
di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla
notizia del fatto, all’ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone
contestuale comunicazione all’interessato.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio
ordinamento, individua l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai
sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l’addebito al
dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude
il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da
applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con
applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva
l’eventuale sospensione ai sensi dell’articolo 55-ter. Il termine per la
contestazione dell’addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi
ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l’ufficio ha altrimenti
acquisito notizia dell’infrazione, mentre la decorrenza del termine per la
conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima
acquisizione della notizia dell’infrazione, anche se avvenuta da parte del
responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei
termini di cui al presente comma comporta, per l’amministrazione, la decadenza
dall’azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall’esercizio del diritto
di difesa.
5. Ogni comunicazione al dipendente, nell’ambito
del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica
certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta,
ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla
contestazione dell’addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di
fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa
all’uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna
a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con
ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori
del procedimento. E’ esclusa l’applicazione di termini diversi o ulteriori
rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.
6. Nel corso dell’istruttoria, il capo della
struttura o l’ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre
amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione
del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione
del procedimento, ne il differimento dei relativi termini.
7. Il lavoratore dipendente o il dirigente,
appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell’incolpato o ad una
diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di
informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza
giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall’autorità disciplinare
procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, e’ soggetto
all’applicazione, da parte dell’amministrazione di appartenenza, della sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione,
commisurata alla gravità dell’illecito contestato al dipendente, fino ad un
massimo di quindici giorni.
8. In caso di trasferimento del dipendente, a
qualunque titolo, in un’altra amministrazione pubblica, il procedimento
disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest’ultima.
In tali casi i termini per la contestazione dell’addebito o per la conclusione
del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere
alla data del trasferimento.
9. In caso di dimissioni del dipendente, se per
l’infrazione commessa è prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è
stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento
disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e
le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non
preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 55-ter. Rapporti fra procedimento
disciplinare e procedimento penale
1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad
oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità
giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.
Per le infrazioni di minore gravità, di cui all’articolo 55-bis, comma 1, primo
periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di
maggiore gravità, di cui all’articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo,
l’ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del
fatto addebitato al dipendente e quando all’esito dell’istruttoria non dispone
di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere
il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la
possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti
del dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso,
si conclude con l’irrogazione di una sanzione e, successivamente, il
procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione
che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non
costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso,
l’autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di
decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il
procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in
relazione all’esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude
con l’archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di
condanna, l’autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare
le determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale. Il procedimento
disciplinare e’ riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna
risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la
sanzione del licenziamento, mentre ne e’ stata applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il
procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta
giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione di appartenenza
del lavoratore ovvero dalla presentazione dell’istanza di riapertura ed è
concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o
la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell’addebito da
parte dell’autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo
quanto previsto nell’articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive,
l’autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica
le disposizioni dell’articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura
penale.
Art. 55-quater. Licenziamento disciplinare
1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento
per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste
dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del
licenziamento nei seguenti casi:
- falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei
sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero
giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica
falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
- assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non
continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di
sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del
servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato
dall’amministrazione;
- ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per
motivate esigenze di servizio;
- falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione
dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di
carriera;
- reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o
moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità
personale altrui;
- condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista
l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque
denominata, del rapporto di lavoro.
2. Il licenziamento in sede disciplinare è
disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco
temporale non inferiore al biennio, per la quale l’amministrazione di
appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali
concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una
valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata
violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme
legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e
provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento
di cui all’articolo 54.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d),
e) ed f), il licenziamento è senza preavviso.
Art. 55-quinquies. False attestazioni o
certificazioni
1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il
lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la
propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento
della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal
servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno
stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa
da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque
altro concorre nella commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore,
ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è
obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a
titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata
prestazione, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione.
3. La sentenza definitiva di condanna o di
applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il
medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo ed altresì, se
dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il
servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza
dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico,
in relazione all’assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano
dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.
Art. 55-sexies. Responsabilità disciplinare per
condotte pregiudizievoli per l’amministrazione e limitazione della
responsabilità per l’esercizio dell’azione disciplinare
1. La condanna della pubblica amministrazione al
risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore
dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da
norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da
atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di
comportamento di cui all’articolo 54, comporta l’applicazione nei suoi
confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l’applicazione di un’altra
sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in
proporzione all’entità del risarcimento.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il
lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell’ufficio di
appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate
dall’amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali
concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è
collocato in disponibilità, all’esito del procedimento disciplinare che accerta
tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui
all’articolo 33, comma 8, e all’articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento
che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per
le quali può avvenire l’eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è
collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti
retributivi sopravvenuti.
3. Il mancato esercizio o la decadenza
dell’azione disciplinare, dovuti all’omissione o al ritardo, senza giustificato
motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni
sull’insussistenza dell’illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente
infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza
disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica
dirigenziale, l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità
dell’infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle
infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione
della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il
doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi
qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal
contratto collettivo.
4. La responsabilità civile eventualmente
configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle
determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare e’
limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.
Art. 55-septies. Controlli sulle assenze
1. Nell’ipotesi di assenza per malattia
protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il
secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata
esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la
certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o
dalla struttura sanitaria che la rilascia, all’Istituto nazionale della
previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica
dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in
particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto
dall’articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto
dall’articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto
Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità,
all’amministrazione interessata.
3. L’Istituto nazionale della previdenza
sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni
interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie,
strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
4. L’inosservanza degli obblighi di trasmissione
per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori
per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di
reiterazione, comporta l’applicazione della sanzione del licenziamento ovvero,
per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della
decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi
collettivi.
5. L’Amministrazione dispone il controllo in
ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza
di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le
fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere
effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
6. Il responsabile della struttura in cui il
dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all’amministrazione
generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l’osservanza
delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o
contrastare, nell’interesse della funzionalità dell’ufficio, le condotte
assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e
55-sexies, comma 3.
Art. 55-octies. Permanente inidoneità
psicofisica
1. Nel caso di accertata permanente inidoneità
psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui
all’articolo 2, comma 2, l’amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro.
Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti
pubblici non economici: la procedura da adottare per la verifica dell’idoneità
al servizio, anche ad iniziativa dell’Amministrazione; la possibilità per
l’amministrazione, nei casi di pericolo per l’incolumità del dipendente
interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di
adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa
dell’effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata
presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato
motivo; gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di
cui alla lettera b), nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti
definitivi adottati dall’amministrazione in seguito all’effettuazione della
visita di idoneità; la possibilità, per l’amministrazione, di risolvere il
rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di
sottoporsi alla visita di idoneità.
Art. 55-novies. Identificazione del personale a
contatto con il pubblico
1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche
che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere
conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di cartellini identificativi o
di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.
2. Dall’obbligo di cui al comma 1 è escluso il
personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie
determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in
relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed
autonomie locali.
Art. 70. Comunicazione della sentenza
1. Dopo l’articolo 154-bis del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente.
Art. 154-ter. Comunicazione della sentenza
1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato
sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un’amministrazione
pubblica ne comunica il dispositivo all’amministrazione di appartenenza e, su
richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento. La
comunicazione e la trasmissione sono effettuate con modalità telematiche, ai
sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalla
data del deposito.
Art. 71. Ampliamento dei poteri ispettivi
1. All’articolo 60 del decreto legislativo n.
165 del 2001, il comma 6 è sostituito dal seguente.
6. Presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della funzione pubblica è istituito l’Ispettorato per la
funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato.
L’Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformità dell’azione
amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sull’efficacia
della sua attività con particolare riferimento alle riforme volte alla
semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi,
sull’esercizio dei poteri disciplinari, sull’osservanza delle disposizioni
vigenti in materia di controllo dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di
verifica dei carichi di lavoro. Collabora alle verifiche ispettive di cui al
comma 5. Nell’ambito delle proprie verifiche, l’Ispettorato può avvalersi della
Guardia di Finanza che opera nell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle
leggi vigenti. Per le predette finalità l’Ispettorato si avvale altresì di un
numero complessivo di dieci funzionari scelti tra esperti del Ministero
dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, o comunque tra il
personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori
ruolo, per il quale si applicano l’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e l’articolo 56, comma 7, del Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
Per l’esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto
conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche
d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Ispettorato si avvale
dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione
pubblica ai sensi dell’articolo 53. L’Ispettorato, inoltre, al fine di
corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa
presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai
quali l’amministrazione interessata ha l’obbligo di rispondere, anche per via
telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti
delle verifiche svolte dall’ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai
fini dell’individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni
disciplinari di cui all’articolo 55, per l’amministrazione medesima. Gli
ispettori, nell’esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale
ed hanno l’obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla Procura
generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.
Art. 72. Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- articolo 71, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- l’articolo 56 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2.
All’articolo 5, comma 4, della legge 27 marzo
2001, n. 97, le parole: «, salvi termini diversi previsti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro,» sono soppresse.
Art. 73. Norme transitorie
1. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto non è ammessa, a pena di nullità, l’impugnazione di sanzioni
disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina. I procedimenti di
impugnazione di sanzioni disciplinari pendenti dinanzi ai predetti collegi alla
data di entrata in vigore del presente decreto sono definiti, a pena di nullità
degli atti, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla predetta
data.
2. L’obbligo di esposizione di cartellini o
targhe identificativi, previsto dall’articolo 55-novies del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’articolo 69 del presente decreto, decorre
dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente
decreto.
3. Le disposizioni di legge, non incompatibili
con quelle del presente decreto, concernenti singole amministrazioni e recanti
fattispecie sanzionatorie specificamente concernenti i rapporti di lavoro del
personale di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, continuano ad essere applicabili fino al primo rinnovo del contratto
collettivo di settore successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto.